lasalute
| Inviato il: 27/1/2013,17:29
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Si cominciano a reperire qualcosa in rete: 1.2 Generatori di calore alimentati da biomassa Di seguito si riportano i requisiti di soglia per l’accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b): sono ammessi esclusivamente i generatori di calore di cui alle successive lettere da a) a e) installati in sostituzione di generatori di calore per la climatizzazione invernale, di generatori di calore per il riscaldamento delle serre esistenti o per il riscaldamento dei fabbricati rurali esistenti, a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio. Per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b) effettuati nelle aree non metanizzate esclusivamente dalle aziende agricole che effettuino attività agroforestale, è ammessa agli incentivi di cui al presente decreto la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL con generatori di calore alimentati a biomassa che abbiano requisiti tali da ottenere, ai sensi del presente decreto, un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5. Resta ferma la possibilità delle Regioni di limitare l’applicazione della predetta fattispecie nel rispetto dell’articolo 3 quinquies del decreto legislativo 152/2006. Sono esclusi dall’incentivo gli impianti che utilizzano per la generazione la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. E’ richiesta, per tutti gli impianti a biomassa che accedono agli incentivi, almeno una manutenzione biennale obbligatoria per tutta la durata dell’incentivo, svolta da parte di soggetti che presentino i requisiti professionali previsti dall’articolo 15 del decreto legislativo 28/2011. La manutenzione dovrà essere effettuata sul generatore di calore e sulla canna fumaria. Il soggetto che presenta richiesta di incentivo deve conservare, per tutta la durata dell’incentivo stesso, gli originali dei certificati di manutenzione. Tali certificati possono altresì essere inseriti nei Catasti informatizzati costituiti presso le Regioni. Sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione che agisce sull’intero impianto o su parte di esso e degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C. Questo elemento non è richiesto nel caso di installazione di termocamini e stufe a pellet. Ai fini dell’accesso agli incentivi sono richiesti il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, ed il rispetto dei requisiti di cui alle successive lettere da a) a e) oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti. Il rispetto dei requisiti energetici ed emissivi stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, deve essere certificato mediante l’acquisizione, da parte del produttore, della classificazione prevista dal provvedimento stesso. Nelle more della applicazione dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e per i generatori di calore che non rientrano nel campo di applicazione del citato provvedimento, si richiede comunque il rispetto dei requisiti di cui alle successive lettere da a) a e) oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti. 28 a) Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt: i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5 classe 5; ii. rendimento termico utile non inferiore a dove è la potenza nominale dell’apparecchio; iii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 11, come certificate da un organismo accreditato; iv. obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo quanto segue: a. per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5; b. per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, prevedendo un volume di accumulo non inferiore a 20 /kWt. v. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo accreditato che ne attesti la conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe A1 oppure A2. vi. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dal D.Lgs 152/2006 e succ. mod. Parte quinta, Allegato X parte II, Sezione 4, solo nel caso in cui la condizione di cui al punto iii risulta certificata anche per tali combustibili. b) Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kWt e inferiore o uguale a 1000 kWt: i. rendimento termico utile non inferiore all'89% attestato da una dichiarazione del produttore del generatore nella quale deve essere indicato il tipo di combustibile utilizzato; ii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 11, come certificate da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di impianto; iii. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo accreditato che ne attesti la conformità alla norma UNI EN 14961 - 2 classe A1 oppure A2; iv. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dal D.Lgs 152/2006 e succ. mod. Parte quinta, Allegato X parte II, Sezione 4, solo nel caso in cui la condizione di cui al punto i e ii risulta certificata anche per tali combustibili. 29 c) Per le stufe ed i termocamini a pellet: i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 14785; ii. rendimento termico utile maggiore dell’85%; iii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 11, come certificate da un organismo accreditato; iv. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo accreditato che ne attesti la conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe A1 oppure A2. d) Per i termocamini a legna: i. siano installati esclusivamente in sostituzione di camini aperti; ii. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13229; iii. rendimento termico utile maggiore dell’85%; iv. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 11, come certificate da un organismo accreditato; v. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dal D.Lgs 152/2006 e succ. mod. Parte quinta, Allegato X parte II, Sezione 4, solo nel caso in cui la condizione di cui al punto iii risulta certificata anche per tali combustibili. e) Per le stufe a legna: i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13240; ii. rendimento termico utile maggiore dell’85%; iii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 11, come certificate da un organismo accreditato; iv. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dal D.Lgs 152/2006 e succ. mod. Parte quinta, Allegato X parte II, Sezione 4, solo nel caso in cui la condizione di cui al punto iii risulta certificata anche per tali combustibili.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
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