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Nuove detrazioni fino al 80% in 2 anni
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lasalute

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Inviato il: 25/1/2013,22:03

Visto che nessuno ne sa niente ancora comincio io la discussione.
Il decreto legge del 28/12/2012 sul conto energia prevede un rimborso fino al 80% in due soli anni per chi sostituisce una vecchia stufa. Tale detrazione è proporzionale alla zona climatica.
In giro non si trova ancora nessuna notizia. Qualcosa la trovatequi.




Modificato da biomass - 26/1/2013, 10:35


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L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

biomass

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Inviato il: 25/1/2013,23:09

Interessante .....e allo stesso tempo complesso.
Ci sono due formule. Una per la stufa a biomasse e l'altra per i termocamini.
Per calcolare l'incentivo, bisogna calcolare dei coefficienti.
Ora non ho carta e penna....ma domani provo a calcolare un preventivo.



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lasalute

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Inviato il: 25/1/2013,23:33

Non capisco bene il discorso della sostituzione con una vecchia stufa. Certo che in due anni fa parecchio gola.



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L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

lasalute

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Inviato il: 27/1/2013,17:29

Si cominciano a reperire qualcosa in rete:
1.2 Generatori di calore alimentati da biomassa
Di seguito si riportano i requisiti di soglia per l’accesso agli incentivi relativi agli interventi di
cui all’articolo 4, comma 2, lettera b):
sono ammessi esclusivamente i generatori di calore di cui alle successive lettere da a) a e)
installati in sostituzione di generatori di calore per la climatizzazione invernale, di generatori
di calore per il riscaldamento delle serre esistenti o per il riscaldamento dei fabbricati rurali
esistenti, a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio.
Per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b) effettuati nelle aree non metanizzate
esclusivamente dalle aziende agricole che effettuino attività agroforestale, è ammessa agli
incentivi di cui al presente decreto la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL con
generatori di calore alimentati a biomassa che abbiano requisiti tali da ottenere, ai sensi del
presente decreto, un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5. Resta
ferma la possibilità delle Regioni di limitare l’applicazione della predetta fattispecie nel
rispetto dell’articolo 3 quinquies del decreto legislativo 152/2006.
Sono esclusi dall’incentivo gli impianti che utilizzano per la generazione la parte
biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
E’ richiesta, per tutti gli impianti a biomassa che accedono agli incentivi, almeno una
manutenzione biennale obbligatoria per tutta la durata dell’incentivo, svolta da parte di
soggetti che presentino i requisiti professionali previsti dall’articolo 15 del decreto legislativo
28/2011. La manutenzione dovrà essere effettuata sul generatore di calore e sulla canna
fumaria. Il soggetto che presenta richiesta di incentivo deve conservare, per tutta la durata
dell’incentivo stesso, gli originali dei certificati di manutenzione. Tali certificati possono
altresì essere inseriti nei Catasti informatizzati costituiti presso le Regioni.
Sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo
modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione dei locali in cui è
installata una centralina di termoregolazione che agisce sull’intero impianto o su parte di esso
e degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del
fluido termovettore inferiori a 45°C. Questo elemento non è richiesto nel caso di installazione
di termocamini e stufe a pellet.
Ai fini dell’accesso agli incentivi sono richiesti il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici
stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo del 3 aprile
2006, n. 152, ed il rispetto dei requisiti di cui alle successive lettere da a) a e) oppure i più
restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti. Il rispetto dei requisiti energetici ed
emissivi stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo
del 3 aprile 2006, n. 152, deve essere certificato mediante l’acquisizione, da parte del
produttore, della classificazione prevista dal provvedimento stesso. Nelle more della
applicazione dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e
per i generatori di calore che non rientrano nel campo di applicazione del citato
provvedimento, si richiede comunque il rispetto dei requisiti di cui alle successive lettere da a)
a e) oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti.
28
a) Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt:
i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN
303-5 classe 5;
ii. rendimento termico utile non inferiore a dove è la potenza
nominale dell’apparecchio;
iii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 11, come
certificate da un organismo accreditato;
iv. obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo
quanto segue:
a. per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo con
quanto previsto dalla norma EN 303-5;
b. per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, prevedendo un
volume di accumulo non inferiore a 20 /kWt.
v. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo accreditato che ne attesti la
conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe A1 oppure A2.
vi. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle
indicate dal D.Lgs 152/2006 e succ. mod. Parte quinta, Allegato X parte II, Sezione 4,
solo nel caso in cui la condizione di cui al punto iii risulta certificata anche per tali
combustibili.
b) Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kWt e inferiore o
uguale a 1000 kWt:
i. rendimento termico utile non inferiore all'89% attestato da una dichiarazione del
produttore del generatore nella quale deve essere indicato il tipo di combustibile
utilizzato;
ii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 11, come
certificate da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025
misurate in sede di impianto;
iii. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo accreditato che ne attesti la
conformità alla norma UNI EN 14961 - 2 classe A1 oppure A2;
iv. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle
indicate dal D.Lgs 152/2006 e succ. mod. Parte quinta, Allegato X parte II, Sezione 4,
solo nel caso in cui la condizione di cui al punto i e ii risulta certificata anche per tali
combustibili.
29
c) Per le stufe ed i termocamini a pellet:
i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN
14785;
ii. rendimento termico utile maggiore dell’85%;
iii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 11, come
certificate da un organismo accreditato;
iv. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo accreditato che ne attesti la
conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe A1 oppure A2.
d) Per i termocamini a legna:
i. siano installati esclusivamente in sostituzione di camini aperti;
ii. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN
13229;
iii. rendimento termico utile maggiore dell’85%;
iv. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 11, come
certificate da un organismo accreditato;
v. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle
indicate dal D.Lgs 152/2006 e succ. mod. Parte quinta, Allegato X parte II, Sezione 4,
solo nel caso in cui la condizione di cui al punto iii risulta certificata anche per tali
combustibili.
e) Per le stufe a legna:
i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN
13240;
ii. rendimento termico utile maggiore dell’85%;
iii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 11, come
certificate da un organismo accreditato;
iv. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle
indicate dal D.Lgs 152/2006 e succ. mod. Parte quinta, Allegato X parte II, Sezione 4,
solo nel caso in cui la condizione di cui al punto iii risulta certificata anche per tali
combustibili.



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L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

biomassoso

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Inviato il: 27/1/2013,18:55

non ho capito da dove esca fuori quell'80%, forse sarebbe meglio leggersi cosa dice il CONTO ENERGIA, QUI si possono scaricare i PDF

e poi se avete il metano nisba, non si può sostituire con la biomassa

 

lasalute

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Inviato il: 27/1/2013,19:02

CITAZIONE (biomassoso @ 27/1/2013, 18:55)
e poi se avete il metano nisba, non si può sostituire con la biomassa

L'incentivo è solo per chi sostituisce un impianto di riscaldamento esistente.




Modificato da lasalute - 19/11/2013, 07:42


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biomassoso

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Inviato il: 28/1/2013,11:07

alla LIBERA interpretazione

Per stufe e termocamini: 110-170
€/kW installato, rateizzati in 2 anni



ForumEA/us/img694/258/schemaconto.png

 

lasalute

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Inviato il: 3/2/2013,10:22

Ho sbirciato un pòsu questa detrazione.
Impongono una dichiarazione di rottamazione della stufa vecchia del deposito che la prende.
Inoltre l'allacciamento deve essere a norma e devono essere tenute per 5 anni le fatture di manutenzione e di acquisto del pellet.



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Luca idro80
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Inviato il: 19/11/2013,00:59

Lasalute... Come stanno le cose?




Modificato da Luca idro80 - 19/11/2013, 01:28
 

lasalute

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Inviato il: 19/11/2013,07:41

CITAZIONE (Luca idro80 @ 19/11/2013, 00:59)
Lasalute... Come stanno le cose?

In che senso?



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Luca idro80
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Inviato il: 19/11/2013,08:40

Nel senso che non ho capito come stanno le cose.




Modificato da NonSoloBolleDiAcqua - 19/11/2013, 09:04
 

lasalute

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Inviato il: 19/11/2013,20:33

CITAZIONE (Luca idro80 @ 19/11/2013, 08:40)
Nel senso che non ho capito come stanno le cose.

Dicendoti la verità la legge è ben confusa. Comunque per sapere se puoi accedere alle detrazioni devi provare a inserire i dati nel portale della gse.



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Luca idro80
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Inviato il: 19/11/2013,22:35

Quindi è incentivata l'installazione di una caldaia a Pellet in sostituzione ad una caldaia a gas o no?

 

lasalute

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Inviato il: 20/11/2013,07:55

CITAZIONE (Luca idro80 @ 19/11/2013, 22:35)
Quindi è incentivata l'installazione di una caldaia a Pellet in sostituzione ad una caldaia a gas o no?

Solo se sei in area non metanizzata.



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