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ASSICURAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI
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CONSULENTE FOTOVOLTAICO
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Inviato il: 28/11/2009,16:39

ASSICURAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI

DANNI DIRETTI
Danni diretti derivanti da atti di terzi:
Furto, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e di sabotaggio
Garanzia sempre operante:
Danni diretti da incendio, fenomeni atmosferici, sovratensioni elettriche, errori di fabbricazione, Guasti meccanici.
E’ compresa anche la copertura in caso di catastrofi naturali, quali alluvioni, inondazioni, terremoto, eruzioni vulcaniche, totalmente fino a 70.000 Euro poi al 50% del valore assicurato con la modesta franchigia di euro 5.000.00.

DANNI INDIRETTI
Perdite pecuniarie derivanti dalla mancata o ridotta produzione di energia elettrica durante il periodo di inattività totale o parziale dell'impianto, causato da un danno indennizzabile ai sensi della garanzia “danni diretti” (perdita di incentivi in “conto energia”e dei proventi ricavati dall’energia prodotta)

Ricorso Terzi

Risarcimento dei danni, interessi capitali e spese (fino a 50.000 Euro) per quanto l’assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento di danni cagionati a terzi

DANNI DIRETTI ESCLUSIONI, FRANCHIGIE,LIMITI DI INDENNIZZO E MODALITÀ RISARCIMENTO
Danni diretti, guasti meccanici e atti di terzi:
Uno scoperto in percentuale del danno con il minimo del 10% (500 Euro)
• Spese di demolizione e sgombero: 10% del valore assicurato.
• Danni diretti e atti dolosi di terzi: Uno scoperto in percentuale delle somme assicurate con il minimo del 20% con il minimo di 2500 Euro o del 25% con il minimo di 3.500 euro per i pannelli posti a meno di 4 metri dal suolo
• Per la garanzia furto esistono delle condizioni per l’indennizzo quali ad esempio: Per gli impianti superiori a 50 Kwp la presenza di recinzioni e sistemi di videosorveglianza, bulloneria per ancoraggio a terra antieffrazione ecc… (impianti a terra)
• Viene generalmente indennizzato il valore a nuovo fino alla concorrenza della somma assicurata, con un limite pari ad un multiplo del valore allo stato d’uso
• Nel caso di danno suscettibile di riparazione, si stimano le spese necessarie per ripristinare lo stato di funzionamento dell’impianto danneggiato

DANNI INDIRETTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO
E MODALITÀ RISARCIMENTO

Franchigie

• È previsto un periodo, espresso in giorni, (3 giorni) dalla denuncia del sinistro che viene detratto dal tempo di inattività dell’impianto;
• È previsto un periodo massimo (60 giorni dalla riattivazione dell’impianto) per cui è dovuto il risarcimento
• Si utilizza un criterio di risarcimento in forma di diaria:
Esempio di calcolo:
N x E x (Pkw+ CGSE)
N= giorni, espressi su base annua, di inattività dell’impianto, al netto della franchigia
E= energia producibile mediamente dall’impianto in un anno
Pkw= prezzo di vendita del KW
CGSE= contributo previsto dalla normativa.

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e favorevole all’assicurato.
Il Premio è calcolato in base alla potenza dell’impianto, per le istallazioni più piccole che vanno da 01 Kwp a 06 Kwp, abbiamo previsto una forte agevolazione sul costo attraverso un premio biennale


kWp Sezione I Atti terzi Guasti Sezione II Totale
da 1 a 3 kwp € 38.25
da 4 a 10 kwp 33,00

 
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